Inserito il 20 luglio 2010 alle 11:11:00 da dicaudo. IT - IRC
Firmato il contratto per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie a.s. 2010/2011 Scadenza domande: 27 luglio per i docenti di religione
Con Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010, il MIUR ha trasmesso il nuovo contratto collettivo nazionale per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'anno scolastico 2010/2011. Il contratto collettivo sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie permetterà agli insegnanti di religione di ruolo, a domanda, di essere "utilizzati" in altra sede nello stesso settore della propria diocesi e/o di ottenere "assegnazione provvisoria" in altra diocesi. Punti di maggiore rilievo per i docenti di religione: - E' stato affermato il principio che i docenti di religione di ruolo, qualora siano perdenti ore/posto, rimangono in servizio in altra scuola della stessa diocesi (Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010). - E' stato precisato che i docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè non occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (art. 2, comma 11 CCNI del 15 luglio 2010). - E' riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario di insegnamento fino ad un quinto, qualora non completino l'orario nella scuola medesima, di essere utilizzati nella scuola di titolarità, per le ore mancanti (art. 2, comma 5 del CCNI del 15 luglio 2010). - E' stata confermata la possibilità di completamento cattedra nell'istituto di prevalente servizio, utilizzando le disponibilità orarie sopraggiunte, al fine di evitare, per quanto possibile, cattedre a completamento esterno (art. 2. comma 5 del CCNI del 15 luglio 2010). - E' stato confermato che i docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l'utilizzazione nello stesso ordine scolastico non devono ripresenatare la domanda di utilizzazione, mentre coloro che sono stati utilizzati in un ordine diverso (es. dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono ripresentare domanda di conferma sulla utilizzazione già ottenuta lo scorso anno (art. 2, comma 12 del CCNI del 15 luglio 2010). - Il punteggio per le utilizzazioni è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, su base diocesana, elaborata in occasione della O.M. n. 29 del 18 marzo 2010 ed eventualmente aggiornato con i nuovi titoli acquisiti entro la data di presentazione della domanda (art. 1, comma 6 del CCNI del 15 luglio 2010). In dettaglio, gli insegnanti di religione in ruolo potranno a domanda: 1. essere utilizzati, nell'ambito della medesima diocesi di appartenenza, in una diversa sede scolastica nell'ambito dello stesso settore formativo (es.: docente in servizio nella primaria può chiedere di cambiare scuola, ma restando nel settore della primaria); 2. essere utilizzati, nell'ambito della medesima diocesi di appartenenza, in una sede scolastica di diverso settore formativo, (es.: il docente in servizio nella primaria può chiedere di passare nella secondaria purcé abbia superato il concorso anche per la scuola secondaria e sia in possesso di specifica idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano). 3. potranno, ottenere assegnazione provvisoria in una diocesi diversa dalla propria (sarà possibile indicarne una sola); in tale casa dovranno, preventivamente, essere in possesso di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano della diocesi di destinazione. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dagli insegnanti di religione per i seguenti motivi: - ricongiungimento al coniuge che vive in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio; - ricongiungimento a figli o agli affidati con provvedimento definitivo che vivono in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio; - ricongiungimento al genitore che risiede in un comune, e in una diocesi, diversi da quello di servizio; - grave situazione di salute del richiedente, comprovata da idonea certificazione medica. L'accoglimento della domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria interrompe la continuità del servizio. In tal caso gli interessati non potranno far valere nel prossimo anno, in occasione della predisposizione della graduatoria regionale articolata su base diocesana, i punteggi derivanti dalla continuità del servizio nella stessa scuola e nella sede di servizio. Ovviamente nel caso di accoglimento della domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria l'anno scolastico 2009/2010 non sarà utile ai fini della continuità del servizio nel triennio. Le domande andranno indirizzate agli Uffici Scolastici Regionali territorialmente competenti per il tramite della propria scuola. ALLEGATI - Nota prot. 6747 del 15 luglio 2010 Trasmissione CCNI - C.C.N.I. Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie a.s. 2010/2011 - O.M. n. 29 del 18 marzo 2010 MODULI DOMANDE - MODULO UR1 - Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria insegnanti di religione cattolica per la scuola dell'Infanzia e Primaria - a.s. 2010/2011; - MODULO UR2 - Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria insegnanti di religione cattolica per la scuola secondaria di 1° e 2° grado - a. s. 2010/2011; Per ulteriori chiarimenti si rimanda al seguente notizia: Mobilità territoriale/professionale a.s. 2010/2011
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