Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha comunicato per l’a.s. 2024/25 le date di scadenza di presentazione domande di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,il personale docente ed educativo potranno presentare le domande dal 11luglio al 24 luglio 2024.
Tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria in modalità cartacea dovranno farlo dal 11 luglio 2023 al 24 luglio 2024, compilando i modelli UR1 o UR2. La Domanda va presentata tramite PEC (Posta elettronica certificata) all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente salvo diverse disposizioni degli stessi che possono delegare tali compiti agli Ambiti Territoriali Competenti. Le istanze di utilizzazione e di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica saranno presentate avvalendosi del modello di domanda pubblicato nel sito del MIM nella sezione Mobilità oppure nei link sotto riportati e devono essere presentate tramite PEC all’ufficio scolastico territorialmente competente (CATANIA). Le domande compilate dovranno essere scansionate (dopo averle firmate) oppure firmate digitalmente.
Con l’Ipotesi di Intesa del 27 giugno 2024 sottoscritta tra il MIM e le OOSS rappresentative le disposizioni del CCNI per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie valido per il triennio 2019/2022, già prorogate per l’a.s. 2022/2023 e per l'a.s. 2023/2024, continueranno ad essere applicate anche per l’anno scolastico 2024/2025, con alcune precisazioni descritte all’art.1 della predetta Intesa.
Tutti i docenti di religione a tempo indeterminato interessati a presentare tali domande di utilizzazione o di assegnazione provvisoria dovranno farlo, compilando gli appositi modelli.
Anche quest’anno, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie, permetterà agli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
1) “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
2) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
3) “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
4) Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5) Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
- Per le utilizzazioni il punteggio formulato dall’Ufficio scolastico regionale nella graduatoria regionale, articolata per ambiti diocesani, è integrato secondo quanto previsto dalle precisazioni dell’art. 1 comma 7 per gli anni scolastici del CCNI valido per il 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) cioè: valutazione dell'anno scolastico in corso (con relativo punteggio per la eventuale continuità); residenza dei familiari nel comune di ricongiungimento da almeno tre mesi; età dei figli riferita al 31 dicembre dall’anno in cui si effettua al domanda; maggiore anzianità anagrafica in caso di parità di precedenze);
- L’O.M. 31/2024 ha chiarito che nella graduatoria regionale su base diocesana il punteggio per il ricongiungimento al coniuge NON può essere attribuito; nelle utilizzazioni e nelle assegnazioni provvisorie tale punteggio viene invece attribuito, a patto che il coniuge o il familiare (figlio o genitore) risiedano nel comune richiesto da almeno tre mesi. (Nota 1, Allegato 3, CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo).
- I docenti di religione di ruolo sono confermati nella stessa sede di servizio; cioè NON occorre una riconferma annuale sulla sede di servizio (Art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
- I docenti di religione di ruolo che hanno ottenuto l’utilizzazione nello stesso grado scolastico non devono ripresentare la domanda di utilizzazione (ai fini della conferma sulla sede ottenuta), mentre coloro che sono stati utilizzati in un settore formativo diverso (ad esempio dalla scuola infanzia/primaria alla secondaria) devono presentare domanda di conferma (domanda di Passaggio di Ruolo) della utilizzazione già ottenuta l’anno precedente (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
- Nei casi di dimensionamento della rete scolastica (art. 2 comma 11 CCNI per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025) si applicano le norme stabilite dall’art. 18 del CCNI sulla mobilità del 27 gennaio 2022 valido per il triennio 2022/2025, tenuto conto della graduatoria di cui all’art. 10 commi 3 e 4 dell’O.M. n. 31 del 23 febbraio 2024.
- Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 3 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 (art. 2 comma 11 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).
- Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto - di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti qualora non completino l’orario nella scuola medesima. I predetti docenti - se in servizio su più scuole - svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto (art. 2 comma 7 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, prorogato per gli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025).