Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie Insegnanti di religione

Si informa che le domande, in formato cartaceo, relative alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica, andranno inviate, all’Ufficio territorialmente competente per la provincia e/o l’Istituzione scolastica presso la quale si intende chiedere la mobilità annuale secondo la seguente tempistica:
dal 16 luglio al 25 luglio docenti di religione cattolica.

L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali,  permetterà  agli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:

  1. “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO  della propria diocesi,   nello stesso grado scolastico;
  2. "utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
  3. “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).

Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:

     4. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).

     5. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).

N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).

Il contratto ricalca quasi per intero il CCNI valido per l’a.s. 2017/2018, tranne che per alcune  modifiche riguardanti le assegnazioni provvisorie, cioè:

  • Viene eliminato l’obbligo della convivenza per potere richiedere il ricongiungimento al genitore (art. 7 comma 2)
  • Viene reintrodotta la possibilità di ricongiungersi anche ai parenti ed affini, purché conviventi (art. 7 comma 2)
1.      Come negli anni precedenti, viene riconosciuto in modo esplicito ai docenti di religione di ruolo (scuola primaria/infanzia e secondaria di 1° e 2° grado) - che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell’orario di insegnamento fino ad un quinto -  di essere utilizzati nell’ambito della stessa scuola per le ore mancanti  qualora non completino l’orario nella scuola medesima.
I predetti docenti - se in servizio su più scuole -  svolgeranno le ore di utilizzazione di cui sopra nella scuola dove si è verificata la riduzione oraria, ma solo nel caso in cui questa non esaurisca completamente l’orario di servizio svolto nella suddetta scuola; diversamente, tali ore saranno svolte nel primo istituto. (art.2, comma 7 dell’Ipotesi di CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/2019).

2.   Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/2019).

 

Allegati:

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra.